Gli articoli 12-13 e 37 del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense

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Gli articoli 12-13 e 37 del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense

A cura di ucceo goretti

 

Consiglio Nazionale Forense

Codice deontologico

con le modifiche approvate nella sedutadel 26 ottobre 2002  
dal Consiglio Nazionale Forense
 

 

ART. 12 Dovere di competenza

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

1.      L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

2.      L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

 

ART. 13 Dovere di aggiornamento professionale

È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,

conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è

svolta l'attività.

        1.    L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e 

           la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. 

ART. 37 Conflitto di interessi

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

1.      Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.