Gli articoli 12-13 e 37 del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense
A cura di ucceo goretti
Consiglio Nazionale Forense
Codice deontologico
con le modifiche approvate nella sedutadel 26 ottobre 2002
dal Consiglio Nazionale Forense
ART. 12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
1. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
2. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.