Omicidio Congiusta, parola alla Corte costituzionale

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gianluca da corriere della locride

Ora Legale

di Roberto Galullo | 11 febbraio 2016

Gianluca Congiusta, l’imprenditore assassinato a Siderno (Reggio Calabria) il 25 maggio 2005 con un unico colpo dritto alla testa, non trova pace neppure in un’aula di giustizia.
E con lui il padre – Mario – la cui dignità è merce rara.

E’ proprio Mario Congiusta – che non ha mai smesso di lottare per fare piena luce e chiarezza sul barbaro omicidio del figlio – a rivolgersi a chi scrive, per segnalare l’ennesima tappa di una storia giudiziaria infinita. Quel Mario Congiusta che nel novembre 2014 restituì allo Stato la tessera elettorale.
L’ennesima tappa è il fatto che spetterà alla Corte costituzionale decidere se la corrispondenza inviata da Tommaso Costa dal carcere potrà essere riammessa agli atti del processo che lo vede imputato come mandante dell’omicidio di Gianluca Congiusta. Questione di legittimità costituzionale, dunque. La seconda sezione della Corte di assise di appello di Reggio, l’8 febbraio ha infatti accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Domenico Galletta e del pm Antonio De Bernardo, che avevano chiesto di sottoporre al vaglio dei giudici costituzionali la sentenza che aveva dichiarato le lettere inutilizzabili come fonte di prova.

Il motivo per il quale è stata chiamata in causa la Corte costituzionale è presto detto: agli atti del processo c’era anche una lettera di un detenuto fotocopiata, prima di essere inoltrata. Ebbene, questo, nel nostro Stato di diritto non è possibile, neppure quando può servire a dimostrare, insieme ad altre prove, che un assassino è un assassino.
Con una sentenza del 19 aprile 2012, depositata il 18 luglio, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito l’illegittimità dell’intercettazione della corrispondenza di un detenuto effettuata, nel corso delle indagini preliminari, mediante fotocopiatura della stessa che veniva poi regolarmente inoltrata.

La Suprema Corte, ricordando che l’articolo 15 della Costituzione tutela la libertà e segretezza della corrispondenza che può essere limitata solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria «con le garanzie stabilite dalla legge», ha rilevato che non può applicarsi analogicamente, in questo caso, la disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche. Infatti, per rendere possibile le intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, non espressamente considerate nella disciplina codicistica, è stato necessario l’intervento del legislatore che, con apposita innovazione legislativa, introdusse l’articolo 266 bis del codice di procedura penale.

Già questo, di per sé, basterebbe smuovere le coscienze del Legislatore, in modo tale da colmare immediatamente questo vuoto, questo vulnus normativo. «Ancora una volta è la Magistratura a doversi sostituire alla politica che nonostante i miei solleciti non ha inteso colmare un vuoto

legislativo rimanendo sorda e muta. Quel parlamento il cui unico compito
sarebbe quello di legiferare», scrive Mario Congiusta all’indomani della decisione di investire la Cassazione della questione di legittimità costituzionale.

La seconda sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria (con la condivisione della procura generale e della pubblica accusa) nel richiedere l’intervento della Corte Costituzionale si chiede: se è vero che un detenuto può essere intercettato, perché deve essere avvisato del controllo della corrispondenza epistolare? La diversa disciplina non solo introdurrebbe una disparità tra indagati detenuti e indagati non detenuti, per i quali non è necessario alcun visto di controllo, ma si traduce anche in «oneri comunicativi che di per sé sono incompatibili con la segretezza della funzione investigativa e che non sono richiesti per i soggetti non privati della libertà personale. Con l’aberrante conseguenza, tra le altre, che – in assenza del visto di controllo il detenuto possa senza problemi continuare dal carcere ad eseguire o espandere un progetto criminoso, anche ordinando o concordando la consumazione di gravi delitti». E’ quanto si legge a pagina sei
Questa mutilazione della possibilità di indagine – spiega la Corte – è una limitazione al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, che è naturale completamento dell’uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, sancito dalla Costituzione.

Per i giudici, «si è dunque in presenza di un’irragionevole menomazione dell’attività investigativa costituzionalmente attribuita agli uffici di Procura, impossibilitati, allo stato, a impostare le indagini in modo tale da non compromettere il corso della spedizione della corrispondenza, così come avviene per le intercettazioni telefoniche e delle altre forme di telecomunicazione, di modo da monitorare, sempre secondo canoni di legalità assicurati dall’art. 266 c.p.p., il carteggio tra soggetti all’insaputa degli stessi. L’attività investigativa viene addirittura vanificata nel caso di controllo di corrispondenza del detenuto in quanto la previa apposizione del visto di controllo, riconoscibile, lo rende immediatamente edotto del controllo in atto, privandolo del tutto di efficacia, ben potendo il detenuto optare per una differente forma di comunicazione o per un linguaggio criptato tale da risultare sostanzialmente indecifrabile».

Parola alla Corte costitzionale, nella certezza, però, che sarà solo l’ennesima tappa di un lungo calvario.
r.galullo@ilsole24ore.com