REVOCATO IL GRATUITO PATROCINIO AL BOSS DI SIDERNO TOMMASO COSTA

Print Friendly, PDF & Email

La decisine del giudice nel corso dell’udienza del processo Congiusta

 

Revocato  il gratuito patrocinio

al boss di Siderno Tommaso Costa

tommaso costa

 

La Corte d’Assise di Locri,preseduta dal giudice Bruno Muscolo con a latere il togato Frabotta,ieri ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato concesso,il 21febbraio del 2007, dal Gip distrettuale di Reggio Calabria a Tommaso Costa nell’ambito del procedimento penale inerente l’assassinio di Gianluca Congiusta e  pendente a Locri dinnanzi la medesima Corte. 

Con una articolata ordinanza,ben cinque fitte cartelle,Ieri il presidente della Corte,Bruno Muscolo,  ha letto in aula un’articolata ordinanza,ben cinque fitte cartelle, che sicuramente farà testo,anche perchè è la prima del genere assunta durante lo svolgimento di un processo in Calabria,cn la quale non solo revoca il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nel febbraio del 2007 dal Gip reggino,a favore di Tommaso Costa,ma ha anche disposto la trasmissione dell’ordinanza alla cancelleria dell’Ufficio Gip “per quanto di competenza in ordine all’eventuale recupero delle spese anticipate dall’erario”.

Come si ricorderà a chiederne la revoca del beneficio,alla luce di quanto previsto dalla legge 125 del 24 luglio 2008, era stato,lo scorso primo ottobre il sostituto procuratore della direzione distrettuale di Reggio Calabria Antonio De Bernardo, pubblico ministero nel procedimento per l’assassinio di Gianluca Congiusta che vede Tommaso Costa  imputato anche  di aver organizzato l’assassinio del giovane imprenditore sidernese .
Il valente magistrato aveva poggiato la sua richiesta sulla innovazione introdotta dalla nuova disposizione legislativa che escludeva dal beneficio del godimento del gratuito patrocinio , indipendentemente dai limiti di reddito utili per essere ammessi a tale beneficio,tutti quegli imputati  che,al momento della presentazione dell’istanza e “comunque di ammissione al beneficio”, siano “già stati condannati con sentenza definitiva” per reati di mafia,(416 bis), e per tutti quelli aggravati dalle condizioni previste dall’articolo 7. Una volta accertato che Tommaso Costa al momento in cui produceva la domanda di ammissione per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio,(5 febbraio 2007), era già stato colpito da due sentenze passate in giudicato ,la Corte si trovava di fronte all’interrogativo se la nuova norma poteva essere applicata in maniera retroattiva.

La Corte d’Assise di Locri,  con l’ordinanza di revoca emessa ieri,non solo ha affermato  che la legge 125/08 non ha introdotto alcun criterio di retroattività ma,evidenziando che il gratuito patrocinio è un beneficio “aperto” revocabile qualora non permangano le condizioni necessarie per poterlo ottenere, ha semplicemente introdotto “per legge”  che tale beneficio può essere revocato quando vi sia la “mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito”.

Inoltre ha indicato due grossi filoni all’interno dei quali possono essere effettuate le revoche del beneficio del Gratuito Patrocinio. Il primo, relativamente alle istanze di ammissione accolte dopo l’entrata in vigore della legge 125/08, è subordinato all’ accertamento di “mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito” verificata dalla “Guardia di Finanza, in caso di ammissione con riserva, o dall’ufficio finanziario competente in caso di ammissione non condizionata”.

Il secondo filone,relativamente ai decreti di ammissione intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge 125/08, (il caso di Costa è uno di questi),che riguarda soggetti che non possiedono più  requisiti per”mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito”.

Locri 7 novembre 2008

pino lombardo per il Quotidiano