La dignità di Mario Congiusta, padre di una vittima di ‘ndrangheta, di fronte ai silenzi della Giustizia: il testo della sua lettera

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robertogalullo

Guardie o ladri di Roberto Galullo

Chi conosce Mario Congiusta non è rimasto sorpreso dalla dignità, dall’educazione, dalla fermezza e (nonostante tutto) dal rispetto per le Istituzioni che promanano dalla lettera che ieri ha spedito alle redazioni dei media e a singoli giornalisti.

Quest’uomo che è sopravvissuto (si sopravvive, non si vive) alla morte del figlio Gianluca, ucciso a Siderno il 24 maggio 2005, ancora una volta ha alzato il velo di ipocrisia e indifferenza sulle motivazioni che il 6 marzo 2014 hanno indotto i giudici della Suprema Corte di Cassazione a rinviare alla Corte di appello di Reggio Calabria gli atti relativi a quell’omicidio. In poche parole: se non si ricomincia da zero, poco ci manca.

Gianluca Congiusta fu ucciso, secondo la ricostruzione giudiziaria, perché tentò di sventare una estorsione ai danni del suocero, Antonio Scarfò. «Gianluca Congiusta – si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado –  sapeva tutto quello che succedeva alla famiglia Scarfò, la sua intermediazione nell’atto estorsivo lo ha portato alla morte».

Per coloro i quali hanno (come si legge nell’appello ora rivisto in Cassazione) ucciso Gianluca restano valide le condanne per associazione mafiosa e reati legati al traffico di droga ma per quell’assassinio di un uomo libero, signori miei, nuovo giro nella giostra della Giustizia (mi raccomando: con la G maiuscola, che la merita).

Il motivo è maledettamente drammaticamente semplice agli occhi di Mario Congiusta: agli atti del processo c’era anche una lettera di un detenuto fotocopiata, prima di essere inoltrata. Ebbene, questo, nel nostro Stato di diritto non è possibile, neppure quando serve a dimostrare, insieme ad altre prove, che un assassino è un assassino.

Con una sentenza del 19 aprile 2012, depositata il 18 luglio, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito l’illegittimità dell’intercettazione della corrispondenza di un detenuto effettuata, nel corso delle indagini preliminari, mediante fotocopiatura della stessa che veniva poi regolarmente inoltrata.

La Suprema Corte, ricordando che l’articolo 15 della Costituzione tutela la libertà e segretezza della corrispondenza che può essere limitata solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria “con le garanzie stabilite dalla legge”, ha rilevato che non può applicarsi analogicamente, in questo caso, la disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche. Infatti, per rendere possibile le intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, non espressamente considerate nella disciplina codicistica, è stato necessario l’intervento del legislatore che, con apposita innovazione legislativa, introdusse l’articolo 266 bis del codice di procedura penale.

Già questo, di per sé, basterebbe  smuovere le coscienze del Legislatore (evidentemente non quello italiano), in modo tale da colmare immediatamente questo vuoto, questo vulnus normativo. Invece no, nulla, niente si muove sul fronte della coscienza parlamentare. Neppure quando, come Mario Congiusta documenta, da mesi ha sollevato il problema al premier Matteo Renzi, al ministro della Giustizia Andrea Orlando, alla presidentessa della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, al parlamentare calabrese Ernesto Magorno che di quella commissione fa parte anche se nessuno si ricorda di averlo visto (o quasi) e a decine di altri parlamentari.

Nessuna risposta, neppure di cortesia (come fanno persino i concessionari con l’auto di scorta in caso di incidenti) se non dai Fratelli d’Italia che avranno pur sempre il loro tornaconto politico a cavalcare gli eventi eccezionali. Magari si, magari no. Il mio giudizio, come sapete, è sempre influenzato dalla totale mancanza di fiducia in questa classe dirigente (senza distinzioni di colore) che sta portando la Calabria e l’Italia alla morte per agonia.

E così, di fronte al silenzio, all’omertà d’animo, il dignitoso Mario Congiusta restituisce la propria tessera elettorale con una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, che riproduco integralmente qui sotto. Con la restituzione della tessera rinuncia al voto. Simbolo di democrazia, per il quale i padri fondatori della nostra Patria e della nostra Costituzione hanno combattuto. Un gesto con il quale spera di scuotere le coscienze di chi governa e può decidere, per colmare quel vuoto normativo. Mentre intanto, per un legittimo cavillo normativo, gli assassini non sono più assassini e di questo bisogna prendere atto. E mentre, intanto, una morte per omicidio, a distanza di quasi 10 anni, resta una morte per omicidio. Ma non per la Giustizia, che amministra in nome di quel popolo italiano che a larghissima maggioranza, se potesse, colmerebbe quella lacuna normativa in meno di un secondo.

r.galullo@ilsole24ore.com

LA LETTERA AL MINISTRO ANDREA ORLANDO

DI MARIO CONGIUSTA

 Oggetto: restituzione tessera elettorale N. 011038648.

Egregio On. Ministro, in allegato troverà la mia tessera elettorale con conseguenziale volontaria privazione del diritto di voto.

Il mio estremo gesto vuole essere una civile protesta, per la scarsa considerazione che la politica e le istituzioni hanno nei confronti dei cittadini che chiedono che vengano colmati vuoti legislativi di particolare importanza per la giustizia e per l’incolumità delle persone.

Chi Le scrive è il padre di un giovane imprenditore calabrese, Gianluca Congiusta, Vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso a Siderno, da un criminale indultato, tale Tommaso Costa, il 24 maggio 2005.

Tale assassino, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Locri per l’omicidio di mio figlio oltre che per associazione di Stampo mafioso ed altro. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria.

Ciononostante, la seconda sezione della Cassazione, dopo una brevissima camera di consiglio, nonostante l’articolata requisitoria del Procuratore Generale, che chiedeva la conferma dell’impugnata sentenza, annullava con rinvio, relativamente al solo omicidio, a diversa sezione della Corte d’Assise d’Appello per un nuovo giudizio.

Ritiene il sottoscritto, che tali diversità sentenziali tra i vari organi di giustizia, siano dovute ad un vuoto legislativo da me segnalatoLe via e-mail alcuni mesi orsono.

Stessa segnalazione ho fatto all’On. Rosi Bindi, nella qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, all’on. Matteo Renzi, all’on. Magorno quale componente della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia ed a decine di altri Parlamentari di vari partiti che non sto ad elencarLe, con una sola risposta da parte di Fratelli d’Italia, unico partito con una sezione dedicata alle Vittime.

Come Lei sicuramente saprà, la normativa vigente regolamenta l’utilizzabilità come prova solo delle intercettazioni ambientali e telefoniche mentre non regolamenta l’utilizzabilità delle lettere intercettate ai detenuti.

Con Sentenza del 19/4/2012, depositata il 18 luglio 2012, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito l’illegittimità dell’intercettazione della corrispondenza di un detenuto effettuata, nel corso delle indagini preliminari, mediante fotocopiatura della stessa che veniva poi regolarmente inoltrata. La Suprema Corte, ricordando che l’art. 15 della Costituzione tutela la libertà e segretezza della corrispondenza che può essere limitata solo con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria “con le garanzie stabilite dalla legge”, ha rilevato che non può applicarsi analogicamente, in questo caso, la disciplina dettata per le intercettazioni telefoniche. Infatti, per rendere possibile le intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, non espressamente considerate nella disciplina codicistica, è stato necessario l’intervento del Legislatore che, con apposita innovazione legislativa, introdusse l’art. 266 bis c.p.p.

Con espresso riferimento alla possibilità di intercettare la corrispondenza epistolare senza interromperne la spedizione, la suprema Corte rilevava, ancora, che nella XV legislatura un disegno di legge governativo (C. 1638) estendeva a tale materia la disciplina dell’art. 266 c.p.p. con l’introduzione dell’art. 266 ter. Tale testo, pur approvato dalla Camera dei Deputati il 17 aprile 2007 non sfociava poi in legge.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, l’intercettazione della corrispondenza epistolare è illegittima e processualmente inutilizzabile.

E’ facilmente comprensibile che, se il vuoto normativo non viene tempestivamente eliminato, il crimine organizzato continuerà ad avere a sua disposizione un mezzo di comunicazione, semplice ma efficace e, soprattutto, assolutamente inviolabile dagli organi inquirenti, che consentirà, ad esempio, anche ai “boss” detenuti, di continuare ad impartire ordini e direttive agli affiliati.

Non posso sapere come finirà il processo che mi riguarda, ma di un fatto sono certo, che a distanza di quasi dieci anni, corro il rischio di non avere quella giustizia che mi è dovuta per colpa grave di chi è preposto, e pagato, a legiferare e colmare vuoti segnalati.

Non so se Lei, On. Ministro vorrà provvedere o se intenderà rispondermi ma ne nutro la speranza che nessuno può togliermi.

Cordiali Saluti

Mario Congiusta, papà di Gianluca, vittima innocente della criminalità organizzata, dell’indulto e probabile futura vittima delle inadempienze delle Istituzioni.

Allegati:

1) Sentenza cassazione

2) Segnalazione a Matteo Renzi.

3) Segnalazione a Rosi Bindi.

4) Tessera elettorale