Processo congiusta-In aula i poliziotti escludono il movente passionale e l’usura

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di Angela Panzera –

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Il prossimo 29 ottobre la Corte ha disposto la testimonianza del boss Peppe Costa e del nipote
“ Svolti tutti gli accertamenti per un eventuale attività usuraria.
Gianluca era un imprenditore ed è normale che  nella sua auto, a fine serata, avesse l’incasso e gli assegni relativi alla sua attività.
Non ci dimentichiamo infatti che i Congiusta sono egli imprenditori storici; il negozio della madre di abiti da sposa è uno fra i già rinomati no solo della Locride,ma di tutta la provincia reggina.
Abbiamo interrogato i proprietari degli assegni, abbiamo fatto verifiche in banca, ma non è emerso nulla”.

Questo è quanto ha riferito ieri alla Corte d’Assise di Reggio Calabria, Lucidano Presidente, l’ex vice dirigente del commissariato di Siderno, Francesco Giordano. Non è un caso che la Corte ha disposto la loro audizione. Secondo infatti, quanto motivato dalla Cassazione nella sentenza d’annullamento del processo di secondo grado, che ha visto condannare Tommaso Costa all’ergastolo per il delitto Congiusta perpetrato a Siderno nel maggio 2005, occorre chiarire meglio le circostanze in cui sarebbe maturato l’omicidio del giovane imprenditore.

Per gli inquirenti, Costa avrebbe deciso di uccidere Congiusta perchè egli era venuto a conoscenza di una lettera estorsiva che lo stesso Costa avrebbe fatto recapitare ad Antonio Scarfò, all’epoca suocero di Congiusta e attualmente rinviato a giudizio insieme alla figlia Katiuscia e alla moglie Girolama Raso, per falsa testimonianza resa nel processo di primo grado. Costa a breve sarebbe uscito dal carcere, e quindi avrebbe dovuto “riacquisire” credibilità mafiosa a Siderno e dintorni, senza però che la cosca, quella dei Commisso, venisse a conoscenza dei suoi progetti criminali poiché altrimenti l’avrebbe pagata cara, così come già successo nella sanguinosa faida degli anni ’90 in cui la cosca Costa non ebbe di certo la meglio.

Di questa lettera però a Siderno ne parlavano tutti ed è qui che, secondo l’accusa, il boss doveva subito mettere a tacere le voci eliminando chi poteva provare il contrario e quindi Gianluca Congiusta. La Suprema Corte – che ha comunque condannato in via definitiva Costa per 416 bis e tentata estorsione ai danni di Scarfò- ha stabilito che ciò e che occorre prendere in considerazione altri moventi come quello relativo a fatti d’usura, così come riportato dalle prime informative di polizia che comunque erano precedenti alla ricostruzione della lettera del Costa.  Ritornando alla deposizione di Giordano quest’ultimo ha fugato ogni dubbio: la Polizia di Stato che conduceva le indagini ha vagliato un possibile movente usurario, ma nessun elemento è emerso dalle indagini. Stessa cosa per il movente passionale. Il sovrintendente Vincenzo Verduci si è occupato delle intercettazioni telefoniche ed ambientali a carico di una donna, che aveva un relazione stabile con Congiusta, e del marito di questa, ma neanche in questo caso sono emersi elementi utili alle indagini. Nussun movente passionale.

Subito dopo è stato esaminato il pentito Vincenzo Curato,alias “Vincienz ‘u Cassanisi, pregiudicato di Cassano allo Jonio, che ha confermato in aula quanto riferito agli inquirenti ossia che il boss Giuseppe Costa, fratello dell’imputato,  avrebbe omesso volutamente di inchiodare il fratello Tommaso in relazione alle responsabilità per un omicidio avvenuto nella Locride ed in particolare agli inquirenti disse dichiarato: ”ho conosciuto Giuseppe Costa al carcere di Prato…il primo episodio di cui ho scritto riguarda un omicidio di cui è accusato il fratello e per il quale Giuseppe Costa è stato sentito in videoconferenza. Lui mi disse che non poteva tradire la sua famiglia e che, pur sapendo che il fratello era responsabile dell’omicidio, aveva detto di non sapere nulla…Anche quando era detenuto Costa veniva costantemente informato dal nipote Francesco sulle vicenda della famiglia…Non ricordo il nome della vittima di questo omicidio.

Questa videoconferenza c’è stata nell’estate 2013, tra giugno-luglio e settembre, mi pare[…]Secondo il racconto del Costa, quando da lui riferito alla Procura di Reggio Calabria risponde al vero, semplicemente ha omesso di dichiarare alcune cose riguardate il fratello…Anche di questa responsabilità del fratello Tommaso Costa per questo omicidio avrebbe saputo dal nipote Francesco. Il processo in cui è stato sentito il Costa era un processo proprio per omicidio. Lui mi disse, a proposito di questo omicidio, che il responsabile era il fratello Tommaso per averlo appreso dal nipote Francesco[…]Lui ha reso testimonianza favorevole al fratello dicendo che non sapeva nulla di questo fatto, questo sempre perché non vuole tradire la sua famiglia. Si tratta di una videoconferenza fatta da Prato[…]Sono certo che si trattasse da un processo davanti ad una Corte d’Assise per omicidio”. Curato, quindi non sa per quale omicidio Peppe Costa avrebbe aiutato il fratello anche perchè Tommaso Costa è attualmente detenuto anche per un altra condanna all’ergastolo inflitta in Appello per l’omicidio di Pasquale Simari avvenuto a Gioiosa Jonica il 26 luglio del 2005. Quel che è certo è che Giuseppe Costa, nel precedente processo d’Appello per il delitto Congiusta, ha riferito infatti, di aver appreso in carcere che il fratello Tommaso non c’entrava nulla con l’omicidio del giovane. Per tali motivi il prossimo 29 ottobre la Corte ha disposto la testimonianza del boss Peppe Costa e del nipote Francesco.

Fonte: strill.it